La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Istituzione della festa nazionale 
                      di San Francesco d'Assisi 
 
  1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace,  della
fratellanza,  della  tutela  dell'ambiente  e   della   solidarieta',
incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi,  patrono  d'Italia,
e' istituita  la  festa  nazionale  di  San  Francesco  d'Assisi,  da
celebrare il 4 ottobre di ogni anno. 
  2. All'articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260,  dopo  le
parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il
seguente capoverso: 
    «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono
d'Italia;». 
  3. Alla legge 4 marzo 1958, n.  132,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi  Patroni
speciali d'Italia San Francesco d'Assisi  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della Santa Patrona d'Italia»  e,  al  secondo  comma,  le
parole: «i Santi Patroni  speciali  d'Italia  sono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»; 
    b) nel titolo, le parole:  «dei  Patroni  speciali  d'Italia  San
Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  Santa
Patrona d'Italia». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio
          1949,  n.  260  recante:  «Disposizioni   in   materia   di
          ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 
                Sono considerati giorni festivi, agli  effetti  della
          osservanza del completo orario festivo  e  del  divieto  di
          compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno  della
          festa nazionale, i giorni seguenti: 
                  tutte le domeniche; 
                  il primo giorno dell'anno; 
                  il giorno dell'Epifania; 
                  il giorno della festa, di San Giuseppe; 
                  il 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 
                  il giorno di lunedi' dopo Pasqua; 
                  il giorno dell'Ascensione; 
                  il giorno del Corpus Domini; 
                  il 1° maggio: Festa del Lavoro; 
                  il giorno della festa dei santi Apostoli  Pietro  e
          Paolo; 
                  il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; 
                  il 4 ottobre:  festa  nazionale  di  San  Francesco
          d'Assisi, patrono d'Italia; 
                  il giorno di Ognissanti; 
                  il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale; 
                  il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; 
                  il giorno di Natale; 
                  il giorno 26 dicembre.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge  4  marzo
          1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre  in
          onore  della  Santa  Patrona  d'Italia  Santa  Caterina  da
          Siena», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 
                Il 4  ottobre  e'  considerato  solennita'  civile  e
          giornata della pace, della fraternita' e  del  dialogo  tra
          appartenenti a culture e religioni diverse, in onore  della
          Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da  Siena,  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 
              In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono
          organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare
          nelle scuole di ogni ordine e  grado,  dedicati  ai  valori
          universali indicati al primo comma di cui la Santa  Patrona
          d'Italia e' espressione.».