La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della festa nazionale
di San Francesco d'Assisi
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della
fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarieta',
incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia,
e' istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da
celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le
parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il
seguente capoverso:
«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono
d'Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni
speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle
seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le
parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite
dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San
Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa
Patrona d'Italia».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio
1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di
ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della
osservanza del completo orario festivo e del divieto di
compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della
festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: Festa del Lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e
Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco
d'Assisi, patrono d'Italia;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 marzo
1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in
onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da
Siena», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
Il 4 ottobre e' considerato solennita' civile e
giornata della pace, della fraternita' e del dialogo tra
appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della
Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi
dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
In occasione della solennita' civile del 4 ottobre sono
organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare
nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori
universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona
d'Italia e' espressione.».